IL TRAFFICO DI ANIMALI DOMESTICI RIGUARDA
SOPRATTUTTO I CUCCIOLI DI CANI
L’ acquisto del cane di razza un mito da sfatare.
Le stime indicano che 8 milioni di cuccioli sono “trafficati” ogni anno in Europa per soddisfare la domanda del cane di razza. L’Italia è uno degli Stati maggiormente interessati da questo fenomeno insieme alla Spagna e alla Germania, mentre i riproduttori si trovano in prevalenza in alcuni Stati dell’Est Europa. L’ambizione ad avere un cane di razza è collegata ad una riproduzione massiccia per rendere il bene “cane” disponibile sul mercato. L’acquisto del cane è paragonabile all’acquisto di un qualunque bene di consumo, che richiede quindi una produzione e una disponibilità costante ed immediata. Uno studio del 2015 condotto su 12 Stati dell’UE ha evidenziato che tale traffico genera dei ricavi per 1.3 Miliardi di euro all’anno. La vendita online di animali è responsabile dell’impennata degli acquisti di cuccioli fatti con un solo click su un sito web o social media.
Si tratta di un traffico criminale organizzato considerato tra i più lucrosi nell’UE, che vale miliardi di euro l’anno e che riguarda in modo particolare i cani rispetto ad altri animali domestici. Questo fenomeno è decennale ma ancora molto difficile da tracciare e contrastare e di cui i cani sono vittime silenziose. In Italia esiste già un legge che vieta il traffico di cuccioli ma mancano gli strumenti operativi essenziali per contrastare il traffico e rendere operativa ed efficace la legge. Gli acquisti online facilitano e incrementano questo traffico.
Sono inoltre essenziali:
Il nostro partner FONDAZIONE CAVE CANEM lavora inoltre per:
Primo docufilm investigativo sul traffico di cuccioli in Europa
del regista Jon Erik West – Coming Soon.
Normativa vigente in Italia:
Articolo 4, Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Traffico illecito di animali da compagnia”:, «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000».